Con l’art. 4 del D.Lgs. n. 147/2026, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni entrano per la prima volta, in modo espresso, nel perimetro degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa.
La novità è rilevante: l’ente territoriale può aderire a proposte di trattamento parziale o dilazionato dei tributi locali e dei relativi accessori, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, degli accordi di ristrutturazione, dei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e del concordato preventivo.
Viene così superata, entro i limiti definiti dal legislatore, una lettura assoluta del principio di indisponibilità del credito tributario.
Il punto centrale non è però la possibilità di rinunciare a una quota del credito. È il criterio con cui l’ente deve decidere.
La transazione non può essere una scorciatoia per chiudere una posizione debitoria complessa, né una scelta discrezionale sganciata da evidenze oggettive. L’ente deve dimostrare che la proposta è più conveniente rispetto all’alternativa concretamente praticabile: liquidazione giudiziale, azioni esecutive o, più semplicemente, inesigibilità sostanziale del credito.
Il parametro da considerare non è quindi il valore nominale dell’accertamento, ma il valore realisticamente recuperabile.
In altri termini: meglio un incasso ridotto, certo e tempestivo che un credito integralmente iscritto, ma privo di effettiva capacità di riscossione.
La proposta del debitore dovrà essere corredata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. Ciò non esonera l’ente dal compiere una propria istruttoria autonoma e rigorosa.
Resta poi un profilo organizzativo decisivo: per i tributi degli enti territoriali, l’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo l’ordinamento regionale o dell’ente locale.
Il legislatore non individua direttamente l’organo competente. Ogni ente dovrà quindi chiarire preventivamente, nel proprio ordinamento e nella propria disciplina organizzativa, chi istruisce, chi valuta e chi sottoscrive l’accordo, assicurando coerenza tra competenza tributaria, rappresentanza dell’ente e responsabilità finanziaria.
Il coinvolgimento dell’organo di revisione si concentrerà sulla qualità dell’istruttoria, sulla sostenibilità degli effetti di bilancio e sulla ragionevolezza del giudizio di convenienza.
La vera sfida è costruire procedure interne solide. Senza una comparazione economica documentata, una corretta individuazione delle competenze e una motivazione puntuale, la transazione rischia di trasformarsi da strumento di recupero effettivo in area di vulnerabilità amministrativa.